Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21
Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015
Art. 13
- Funzioni amministrative di controllo e vigilanza
1. I comuni verificano la conformità degli impianti e delle attrezzature per l’attività ludico-motoria-ricreativa al regolamento regionale di cui all’articolo 12.
2. Il comune competente all’accertamento, qualora accerti difformità, stabilisce nella diffida un termine per l’adeguamento della struttura. In caso di mancato adeguamento è disposta la sospensione dell’attività.
3. La gestione di impianti per l’esercizio di attività ludico-motoria-ricreativa non conforme alle disposizioni del regolamento regionale di cui all’articolo 12, è soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 6.500,00.
4. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria di cui al comma 3, è elevata ad un valore compreso fra euro 2.000,00 e euro 10.000,00 ed è disposta l’immediata sospensione dell'attività.
5. La competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative e al loro introito appartiene al comune nel cui territorio la violazione è stata accertata.
6. Il comune per l’accertamento delle violazioni riguardanti le irregolarità degli impianti e delle attrezzature, si avvale delle strutture organizzative tecniche degli enti allo scopo deputati.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.