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Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21

Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 12
- Regolamento regionale
1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) requisiti per l’apertura e la gestione degli impianti e delle attrezzature per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);
b) requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature con esclusione di quelli riservati all’ambito scolastico e alla riabilitazione sanitaria;
c) requisiti di qualificazione professionale dei soggetti operanti negli impianti di cui alla lettera a), a tutela degli utenti e a garanzia della qualità del servizio;
d) caratteristiche e livello di qualificazione dei servizi alle persone.
2. Dall’applicazione del regolamento regionale sono esclusi i locali dove si svolgono le seguenti attività:
a) discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell’individuo che comportino attività motoria;
b) ballo e danza non ricomprese nella disciplina della federazione nazionale competente.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 98.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 ,commi 2.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art . 1,commi 3.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1, comma 4.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.