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Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21

Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 11
- Esercizio di impianti sportivi
1. L’apertura e la gestione di impianti e strutture per l’esercizio dell’attività fisica sono assoggettate ad una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’Sito esternoarticolo 19 della Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.
2. Nella segnalazione l’interessato attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 12, nonché la conformità ai requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 98.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 ,commi 2.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art . 1,commi 3.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1, comma 4.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.