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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81

Legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 12
Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale. Modifiche all'articolo 1 quater della l.r. 52/2006
1. Il comma 1 quater 2 dell'articolo 1 quater della l.r. 52/2006 è sostituito dal seguente:
1 quater 2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 2 quinquies 2 e 2 novies dell’articolo 1 bis, stimate in euro 1.420.000,00 per il 2016 ed euro 1.540.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio 2016 – 2018 e successivi, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alle medesime tipologia e titolo di entrata.
”.

Note del Redattore:

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Per i termini di cui al presente comma, si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.