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Legge regionale 18 dicembre 2015, n. 78

Accelerazione delle procedure per lo svolgimento dei referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 23 dicembre 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 75, l’articolo 117, quarto comma, e l’Sito esternoarticolo 123 della Costituzione ;


Visto l’articolo 75 dello Statuto;


Vista le legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Considerato quanto segue:


1. La vigente l.r. 62/2007 prevede che tra il decreto di indizione, da parte del Presidente della Giunta regionale, e la data di svolgimento del referendum abrogativo devono intercorrere non meno di centottanta giorni; questo termine appare particolarmente ampio, in grado di contribuire a determinare eccessivi ritardi nello svolgimento della consultazione referendaria rispetto al momento in cui è stata esercitata la relativa iniziativa;


2. La previsione di un unico periodo temporale per lo svolgimento del referendum, stabilito tra il 16 aprile e il 30 giugno, risulta un vincolo che può aggravare ulteriormente il ritardo nello svolgimento dello stesso;


3. Appare quindi necessario modificare la l.r.62/2007 stabilendo che i centottanta giorni attualmente previsti costituiscano, non più il termine minimo che deve intercorrere tra il decreto d’indizione e lo svolgimento del referendum abrogativo, bensì il termine massimo entro il quale la consultazione deve necessariamente aver luogo;


4. Appare altresì necessario introdurre un ulteriore arco temporale, dal 10 ottobre al 10 dicembre, entro cui si possono tenere le consultazioni referendarie e di abbreviare a quindici giorni il termine a disposizione del Presidente della Giunta regionale per indire i referendum;


5. Le modifiche introdotte dalla presente legge si applicano alle fasi non concluse dei procedimenti referendari in corso al momento dell’entrata in vigore della stessa, è necessario, pertanto, disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Indizione del referendum. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 62/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), le parole: “
entro trenta giorni
” sono sostituite dalla seguenti: “
entro quindici giorni
”.
Art. 2
Indizione del referendum abrogativo. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 62/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 62/2007 le parole: “
entro trenta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
entro quindici giorni
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 62/2002 le parole: “
non meno di centottanta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
non meno di centoventi e non più di centottanta giorni
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 62/2007 è sostituito dal seguente:
3. “Il referendum abrogativo si svolge in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il 1° marzo e il 30 giugno ovvero tra il 10 ottobre e il 10 dicembre; se il termine massimo di cui al comma 2 cade in un periodo non compreso all’interno dei due periodi temporali, il referendum è indetto in una data ricompresa nel periodo temporale successivo.
”.
Art. 3
Periodi di sospensione. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 62/2007
1. Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 62/2007 le parole: “
nel periodo
” sono sostituite dalle seguenti: “
nei periodi
”.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.