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Legge regionale 18 dicembre 2015, n. 78

Accelerazione delle procedure per lo svolgimento dei referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 23 dicembre 2015

Art. 2
Indizione del referendum abrogativo. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 62/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 62/2007 le parole: “
entro trenta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
entro quindici giorni
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 62/2002 le parole: “
non meno di centottanta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
non meno di centoventi e non più di centottanta giorni
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 62/2007 è sostituito dal seguente:
3. “Il referendum abrogativo si svolge in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il 1° marzo e il 30 giugno ovvero tra il 10 ottobre e il 10 dicembre; se il termine massimo di cui al comma 2 cade in un periodo non compreso all’interno dei due periodi temporali, il referendum è indetto in una data ricompresa nel periodo temporale successivo.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.