Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 75
Disposizioni concernenti termini in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 18 dicembre 2015
Art. 4
Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 35/2015
1.
1.
Al comma 3 dell’articolo 38 della l.r. 35/2015 le parole: “
dall’entrata in vigore della presente legge
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal 31 ottobre 2016
”.2.
2.
Al comma 4 dell’articolo 38 della l.r. 35/2015 le parole: “
dall’entrata in vigore della presente legge
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal 31 ottobre 2016
”.3.
3.
Al comma 6 dell’articolo 38 della l.r. 35/2015 le parole: “
dall’entrata in vigore della presente legge
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal 31 ottobre 2016
”.4.
4.
Al comma 7 dell’articolo 38 della l.r. 35/2015 le parole: “
nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge
” sono sostituite dalle seguenti: “
il 31 gennaio 2017
”.5.
5.
Al comma 12 dell’articolo 38 della l.r. 35/2015 le parole “
comma 10
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 11
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.