Menù di navigazione

Legge regionale 10 dicembre 2015, n. 74

Disposizioni in materia di divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Modifiche alla l.r. 3/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, dell' 11 dicembre 2015

Art. 4
Divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Inserimento dell’articolo 23 bis nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 23 bis - Divieto di cumulo degli assegni vitalizi
1. L’assegno vitalizio diretto o indiretto di cui agli articoli 11 e 20, non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.