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Legge regionale 10 dicembre 2015, n. 74

Disposizioni in materia di divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Modifiche alla l.r. 3/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, dell' 11 dicembre 2015

Art. 3
Sospensione dell’assegno vitalizio. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 3/2009
1. La rubrica dell’articolo 17 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente: “
Sospensione dell’assegno vitalizio
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
1. L’erogazione dell’assegno vitalizio regionale è sospesa qualora il beneficiario sia rieletto al Consiglio regionale o eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, al Consiglio regionale di altra Regione o nominato componente della Giunta regionale della Toscana o di altra Regione.
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
2. Il primo giorno del mese successivo alla cessazione della causa di sospensione il diritto all’assegno vitalizio viene ripristinato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23 quater.
”.