Legge regionale 10 dicembre 2015, n. 74
Disposizioni in materia di divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Modifiche alla l.r. 3/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, dell' 11 dicembre 2015
Art. 1
Soppressione dell’assegno vitalizio. Modifiche all’articolo 10 bis della l.r. 3/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 10 bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:
“
1. Le disposizioni degli articoli da 11 a 23 quinquies e dell’articolo 27 bis in materia di assegno vitalizio si applicano ai consiglieri ed assessori in carica fino alla nona legislatura.
”.