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Legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68

Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva. (1)

Regolamento regionale 22 giugno 2016, n. 38/R.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2015

Art. 6
Vigilanza e controllo
1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto degli obblighi a carico dei soggetti gestori degli impianti e degli assegnatari degli spazi, anche avvalendosi delle aziende USL.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti gestori detengono presso l’impianto un fascicolo contenente la documentazione relativa:
a) alla dotazione e collocazione dei defibrillatori;
b) alla funzionalità tecnica dei defibrillatori e, in particolare, al rispetto della normativa di esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali;
c) all’osservanza degli obblighi di formazione, incluso l’elenco nominativo, comprensivo dei dati anagrafici, degli esecutori BLS-D che operano all’interno dell’impianto e degli spazi assegnati.
3. Il comune dispone ispezioni ed esercita il controllo a campione almeno sul 5 per cento degli impianti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.