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Legge regionale 9 ottobre 2015, n. 67

Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2015





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 57 dello Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario);


Visto l’Sito esternoarticolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 ;


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);


Considerato quanto segue:


1. L’Sito esternoarticolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012 convertito dalla Sito esternol. 135/2012 , come da ultimo modificato dall’Sito esternoarticolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), vieta alle pubbliche amministrazioni, tra cui anche le regioni, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, consentendone comunque l’attribuzione a titolo gratuito;


2. In relazione a quanto sopra, si ritiene opportuno modificare la composizione del Collegio di garanzia statutaria eliminando, tra le categorie di soggetti che possono accedere all’elenco dei candidati da cui attingere ai fini della nomina da parte del Consiglio regionale, i magistrati a riposo, sostituendoli con i magistrati fuori ruolo;


3. L’inclusione nella categoria dei professori universitari, accanto agli ordinari anche degli associati e dei soggetti abilitati ai sensi e per gli effetti dell’Sito esternoarticolo 16 della l. 240/2010 risponde, viceversa, alla necessità di ampliare la platea dei potenziali candidati attraverso la previsione di figure professionali che assicurino comunque una alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico;


4. Per la medesima finalità di cui al punto 3, si ritiene opportuno modificare i requisiti richiesti per gli avvocati riducendo gli anni di esercizio effettivo della professione forense;


5. Al fine di evitare che il Collegio sia composto da componenti con scadenza disallineata, si prevede, in ossequio peraltro al disposto statutario, la durata in carica dell’organismo nel suo complesso precisando, altresì, che in caso di sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa, l’incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell’organismo di cui è chiamato a far parte;


6. Al fine di evitare dubbi interpretativi riguardo all’applicabilità, ai componenti del Collegio, anche delle disposizioni sulle cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interesse e limitazioni per l’esercizio degli incarichi previste dalla normativa generale in materia di nomine e designazioni regionali, si ritiene opportuno richiamare espressamente gli articoli della l.r. 5/2008 che ne disciplinano le singole fattispecie;


7. Viene ridotta a trenta mesi la durata in carica del presidente e del vicepresidente del Collegio in ragione della durata complessiva dell’organismo, già ridotta da sei a cinque anni da precedenti modifiche statutarie e legislative;


8. La presente legge riveste carattere di urgenza data la necessità di procedere al più presto alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle proposte di candidature finalizzate al rinnovo dell’organismo in scadenza e, pertanto, se ne dispone l’entrata in vigore nel giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge

Art. 1
Composizione e modalità di nomina. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 34/2008
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), è sostituita dalla seguente:
a) professori universitari ordinari e associati di materie giuridiche delle università toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, nonché coloro che, per le medesime materie, hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’Sito esternoarticolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario);
”.
2. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 le parole: ”
a riposo della giurisdizione ordinaria e delle giurisdizioni amministrative
” sono sostituite dalle seguenti: ”
fuori ruolo
”.
3. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 la parola: “
quindici
” è sostituita dalla seguente: “
sette
”.
4. Alla fine del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 sono aggiunte le parole:”
, con particolare riferimento all’articolo 7.
”.
Art. 2
Durata in carica. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 34/2008
1. L’articolo 3 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 3
Durata in carica
1. Il Collegio dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.
2. Le funzioni del Collegio cessano alla scadenza di cui al comma 1.
3. In caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio regionale nomina il nuovo componente ai sensi dell’articolo 2.
4. Ai fini della sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa, si procede alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Toscana di un nuovo avviso, ai sensi dell’articolo 7 della
l.r. 5/2008 , fatte comunque salve le candidature già indicate in precedenza per tale incarico.
5. L’incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell’organismo di cui è chiamato a far parte.
”.
Art. 3
Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2008
1. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 34/2008 è sostituita dalla seguente: “
Ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e decadenza
”.
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 34/2008 sono aggiunte le parole: “
, nonché le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della l.r. 5/2008
.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:
4. Spetta al Collegio l’accertamento delle cause di incompatibilità, impedimento permanente, conflitto di interesse e decadenza dei propri componenti secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno del Collegio di cui all’articolo 15.
”.
Art. 4
Durata in carica del Presidente e del vicepresidente. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 34/2008
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 34/2008 le parole: “
tre anni
” sono sostituite dalle seguenti: “
trenta mesi
”.
Art. 5
Regolamento interno. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 34/2008
e) le modalità e le procedure di accertamento delle cause di incompatibilità, di conflitto di interesse, di impedimento permanente e di decadenza.
”.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.