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Legge regionale 4 agosto 2015, n. 63

Disposizioni in materia di ordinamento della dirigenza regionale, dell’Agenzia regionale di sanità e di conflitto di interesse. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 5/2008 e 40/2005.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 7 agosto 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 27 luglio 2015;


Considerato quanto segue:


1. È necessario modificare alcune disposizioni della l.r. 1/2009 , introdotte dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012), che ha delineato il nuovo assetto organizzativo della struttura operativa della Giunta regionale. Ciò al fine di garantire una migliore operatività delle disposizioni stesse, anche alla luce del processo attuativo della riorganizzazione e della riforma istituzionale attualmente in corso;


2. È necessario semplificare le procedure, già previste in legge, di possibile diversa assegnazione, nel corso della legislatura, di responsabili di segreteria dagli uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale alle segreterie dei gruppi consiliari, eliminando il vincolo della dimensione del gruppo;


3. È necessario disporre l'abrogazione dell'articolo 12, comma 1, lettera j), della l.r. 5/2008 , che non appare in linea con quanto disposto dalla normativa nazionale sopravvenuta in materia di incarichi attribuibili a soggetti in quiescenza, direttamente applicabile anche alle regioni;


4. È necessario introdurre una disposizione relativa al rapporto di lavoro del direttore dell’Agenzia regionale di sanità (ARS), a completamento delle modifiche apportate all’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 dalla legge regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015) e in coerenza con quanto disposto dall’articolo 84 della l.r. 90/2014 per i direttori degli enti e agenzie dipendenti della Regione.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.