Legge regionale 21 luglio 2015, n. 59
Disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana. (1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 22 luglio 2015
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l’articolo 2, comma 3, l’articolo 9, comma 1, e l’articolo 11, comma 1, dello Statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n. 173 (Disciplina dell’uso e della riproduzione dei segni distintivi della Regione);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 1997, n. 21 (Disposizioni di attuazione della disciplina dell’uso e della riproduzione dei segni distintivi regionali. Revoca Deliberazioni n. 10466 del 2/11/1987 e n. 1749 del 22/2/1993);
Considerato quanto segue:
1. La vigente disciplina regionale dei simboli e dei segni distintivi la Regione Toscana e del loro uso non contempla la previsione e le modalità d’uso di un elemento caratteristico di riconoscimento dei consiglieri regionali impegnati in pubbliche manifestazioni, diversamente da quanto previsto dalla legislazione nazionale per i sindaci ed i presidenti di provincia, e da quanto contemplato per i presidenti di comunità montana da intervenute intese a carattere nazionale, obbligatorie ai sensi dei ripetuti pareri espressi dal Ministero degli interni per garantire uniformità di caratteristiche e condizioni d’uso per istituzioni omologhe;
2. Non sussistono norme nazionali a disciplina di simili segni distintivi per i vertici istituzionali delle regioni, né risultano intese che regolino la materia;
3. Appare pertanto opportuno disciplinare, oltre alle caratteristiche e alle condizioni d’uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo, anche quelle di una fascia, quale segno distintivo per i consiglieri regionali impegnati in iniziative e manifestazioni pubbliche nelle quali essi siano chiamati a svolgere le funzioni di rappresentanza istituzionale al fine di rendere riconoscibile la presenza dei consiglieri regionali nell’adempimento delle loro funzioni;
4. I colori bianco e rosso ripetono quelli presenti nella bandiera del Granducato di Toscana e corrispondono a quelli già adottati da Ugo di Toscana, intorno all’anno 1000, nel suo stemma;
5. Ugo di Toscana, figura centrale per la ripresa e sviluppo dell’alto Medio Evo e primo dei marchesi sepolti a Lucca, riportò a Firenze il capoluogo della Tuscia e fece diventare il bianco e il rosso i colori della città; egli è celebrato quale fondatore del Margraviato (o Marchesato) di Toscana, riuscì a consolidarne i confini; gradualmente la denominazione “Tuscia” fu soppiantata dal nome “Toscana”;
6. Da allora il bianco e rosso, divenuti successivamente i colori della bandiera del Granducato di Toscana, sono associati a tutta una varietà di segni distintivi della Regione Toscana;
7. Nell’introdurre la fascia tra i segni distintivi della Regione, si ritiene opportuno provvedere ad un riordino complessivo della disciplina degli altri segni distintivi della Regione finora regolati dalla legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione), della quale si dispone quindi l’abrogazione.
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.