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Legge regionale 21 luglio 2015, n. 59

Disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana. (1)

V. B.U. 29 luglio 2015, n. 38 parte prima, Avviso di Rettifica.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 22 luglio 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 2, comma 3, l’articolo 9, comma 1, e l’articolo 11, comma 1, dello Statuto;


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n. 173 (Disciplina dell’uso e della riproduzione dei segni distintivi della Regione);


Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 1997, n. 21 (Disposizioni di attuazione della disciplina dell’uso e della riproduzione dei segni distintivi regionali. Revoca Deliberazioni n. 10466 del 2/11/1987 e n. 1749 del 22/2/1993);


Considerato quanto segue:


1. La vigente disciplina regionale dei simboli e dei segni distintivi la Regione Toscana e del loro uso non contempla la previsione e le modalità d’uso di un elemento caratteristico di riconoscimento dei consiglieri regionali impegnati in pubbliche manifestazioni, diversamente da quanto previsto dalla legislazione nazionale per i sindaci ed i presidenti di provincia, e da quanto contemplato per i presidenti di comunità montana da intervenute intese a carattere nazionale, obbligatorie ai sensi dei ripetuti pareri espressi dal Ministero degli interni per garantire uniformità di caratteristiche e condizioni d’uso per istituzioni omologhe;


2. Non sussistono norme nazionali a disciplina di simili segni distintivi per i vertici istituzionali delle regioni, né risultano intese che regolino la materia;


3. Appare pertanto opportuno disciplinare, oltre alle caratteristiche e alle condizioni d’uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo, anche quelle di una fascia, quale segno distintivo per i consiglieri regionali impegnati in iniziative e manifestazioni pubbliche nelle quali essi siano chiamati a svolgere le funzioni di rappresentanza istituzionale al fine di rendere riconoscibile la presenza dei consiglieri regionali nell’adempimento delle loro funzioni;


4. I colori bianco e rosso ripetono quelli presenti nella bandiera del Granducato di Toscana e corrispondono a quelli già adottati da Ugo di Toscana, intorno all’anno 1000, nel suo stemma;


5. Ugo di Toscana, figura centrale per la ripresa e sviluppo dell’alto Medio Evo e primo dei marchesi sepolti a Lucca, riportò a Firenze il capoluogo della Tuscia e fece diventare il bianco e il rosso i colori della città; egli è celebrato quale fondatore del Margraviato (o Marchesato) di Toscana, riuscì a consolidarne i confini; gradualmente la denominazione “Tuscia” fu soppiantata dal nome “Toscana”;


6. Da allora il bianco e rosso, divenuti successivamente i colori della bandiera del Granducato di Toscana, sono associati a tutta una varietà di segni distintivi della Regione Toscana;


7. Nell’introdurre la fascia tra i segni distintivi della Regione, si ritiene opportuno provvedere ad un riordino complessivo della disciplina degli altri segni distintivi della Regione finora regolati dalla legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione), della quale si dispone quindi l’abrogazione.


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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V. Sito esternoB.U. 29 luglio 2015, n. 38 parte prima, Avviso di Rettifica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.