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Legge regionale 21 luglio 2015, n. 59

Disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana. (1)

V. B.U. 29 luglio 2015, n. 38 parte prima, Avviso di Rettifica.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 22 luglio 2015

Art. 5
Fascia
1. La fascia della Regione Toscana, raffigurata nell’allegato D, è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale che la utilizzano al fine di rendersi immediatamente distinguibili in occasione di manifestazioni ufficiali.
2. La fascia, da portarsi a tracolla della spalla destra, è di colore bianco, con due bande di colore rosso che costeggiano i bordi della stessa e frange alle due estremità di colore argento. In prossimità di tali frange sono apposte due coccarde del tricolore italiano, una per ogni lato. In posizione centrale, ai fini della sua immediata visibilità, è sovrapposto il Pegaso raffigurato nello stemma con la scritta "REGIONE TOSCANA" in argento.
3. La fascia ha una larghezza di sedici centimetri. La banda centrale di colore bianco ha una larghezza pari a otto centimetri e le bande laterali di colore rosso hanno una larghezza ciascuna pari a quattro centimetri.
4. In caso di presenza contestuale del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, l’uso della fascia spetta a quest’ultimo.
5. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di propria assenza e di contestuale assenza del Presidente del Consiglio regionale, può delegare l’uso della fascia al vicepresidente della Giunta regionale o a un assessore.
6. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di assenza, può delegare l’uso della fascia a un vicepresidente del Consiglio regionale, a un consigliere segretario o ad altro consigliere.

Note del Redattore:

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V. Sito esternoB.U. 29 luglio 2015, n. 38 parte prima, Avviso di Rettifica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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