Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46
Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 .
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
CAPO II bis
Art. 3 bis
- Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana(5)
2. La celebrazione dell’indipendenza della Toscana si tiene il 27 aprile di ogni anno. La celebrazione della ricorrenza della prima seduta del Consiglio regionale della Toscana si tiene il 13 luglio di ogni anno.
3. La celebrazione della “Giornata degli Etruschi” si tiene il 27 agosto di ogni anno.
Art. 3 ter
- Programmi e modalità organizzative delle celebrazioni istituzionali della Toscana (6)
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente, entro il termine di trenta giorni precedenti ciascuna delle ricorrenze di cui all’articolo 3 bis, fornisce indirizzi agli uffici per la predisposizione dei relativi programmi celebrativi e approvazione dei relativi finanziamenti.
Art. 3 quater
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può deliberare annualmente la celebrazione di personalità storiche della Toscana (23).
2. Per la programmazione e l’organizzazione delle celebrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 3 ter.
Note del Redattore:
Rubrica prima sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 6; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 7 .
Articolo prima sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 9; poi abrogato con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 9 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.