Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46
Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 .
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
CAPO VI
- Norme finanziarie e finali
Art. 7
- Norma finanziaria (12)
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse del bilancio del Consiglio regionale 2017-2018-2019 nel modo seguente:
a) per la Festa della Toscana, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 350.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 350.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 350.000,00 relativo all’annualità 2019;
b) per Pianeta Galileo, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 78.200,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 124.200,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 124.200,00 relativo all’annualità 2019;
c) per la celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 200.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 200.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 200.00,00 relativo all’annualità 2019;
d) per la celebrazione di singoli anniversari storici, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 25.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 25.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 25.000,00 relativo all’annualità 2019;
e) per il premio regionale Innovazione – Made in Tuscany, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titoli 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 100.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 100.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 100.000,00 relativo all’annualità 2019;
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.
Art. 8
- Abrogazioni
1. La legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della Toscana) è abrogata.
Note del Redattore:
Rubrica prima sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 6; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 7 .
Articolo prima sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 9; poi abrogato con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 9 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.