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Legge regionale 7 aprile 2015, n. 45

Integrazione delle disposizioni procedurali sulla rendicontazione dei gruppi consiliari. Modifiche alla l.r. 83/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti gli articoli 16 e 17, dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213 ;


Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2012, n. 235/CSR (Individuazione della “Regione più virtuosa” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b), c) e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente la “Conversione in legge, con modificazioni, Sito esternodel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”);


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012 );


Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 10 dicembre 2013, n. 111 (Approvazione del disciplinare da adottare, ai sensi dell’articolo 2, dell’allegato A del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità);


Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014;


Vista l’ordinanza della Corte costituzionale n. 131/2014;


Considerato quanto segue:


1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2014, il cui dispositivo, recante al punto n. 4) un errore materiale, è stato corretto con l’ordinanza n. 131/2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni contenute nel Sito esternod.l. 74/2012 convertito dalla Sito esternol. 213/2012 , tra le quali, in particolare, l’articolo 1, comma 10, primo e secondo periodo, e comma 11, primo periodo, nelle parti in cui dispongono il coinvolgimento del Presidente della Giunta regionale nelle procedure ivi previste;


2. La censura ha investito, altresì, integralmente, l’articolo 1, comma 11, terzo periodo, Sito esternodel d.l. 74/2012 convertito dalla Sito esternol. 213/2012 , in quanto prevede per i gruppi consiliari una sanzione, consistente nella decadenza, per l’anno successivo a quello rendicontato, dal diritto all’erogazione dei finanziamenti, che consegue, automaticamente e senza alcuna possibilità di graduazione, al verificarsi di irregolarità contabili anche marginali e pur in assenza di un illecito utilizzo dei contributi già assegnati; l’articolo 1, comma 11, quarto periodo, e comma 12, nelle parti in cui prevedono che l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate o riconosciute irregolari dai giudici contabili, consegue alla decadenza, già dichiarata illegittima, anziché all’omessa regolarizzazione del rendiconto, o alla mancata trasmissione del medesimo, o alla deliberazione di non regolarità emessa dalla competente sezione di controllo della Corte dei conti;


3. E’ pertanto necessario modificare la l.r. 83/2012 , approvata in attuazione Sito esternodel d.l. 174/2012 , convertito dalla Sito esternol. 213/2012 , al fine di conformarne le previsioni normative al pronunciamento della Corte costituzionale;


4. Nel silenzio della legge statale, si ritiene altresì opportuno precisare i passaggi procedurali che seguono alle deliberazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti concernenti l’obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale non rendicontate o relative a spese o a documentazione riconosciute irregolari dai giudici contabili;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.