Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 63
- Modifiche dell’allegato A1 della l.r.10/2010
1. Dopo la lettera c) dell'allegato A1 della l.r. 10/2010 è inserita la seguente:
“
c bis) Cave con più di 500.000 m
3
annui di materiale estratto o con un'area interessata superiore a 20 ettari.
”.2. Dopo la lettera c) bis dell’allegato A1 della l.r. 10/2010 è inserita la seguente:
“
c ter) Cave superiori a 30.000 m
3
annui di materiale estratto qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue.
”.Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.