Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 60
- Clausola valutativa
1. Al fine di monitorare il processo di attuazione della riforma, la Giunta regionale invia alla commissione competente per materia, entro dicembre 2020, (16) (83) una prima relazione in cui sono evidenziati in particolare:
a) lo stato di completamento dell’attività di cui all’articolo 32 da parte dei comuni;
b) le eventuali criticità emerse in sede di prima attuazione.
2. Dopo diciotto mesi dall’approvazione del PRC la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente per materia una relazione in cui si evidenziano in particolare:
a) lo stato di completamento dell’attività di revisione dei regolamenti comunali da parte dei comuni ai sensi dell’articolo 39;
b) una stima della misurazione degli oneri amministrativi (MOA) a carico degli operatori del settore;
c) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.
3. Entro cinque anni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale predispone uno studio contenente i principali risultati ottenuti dalla politica ed una stima degli effetti prodotti dalla legge con in particolare riferimento agli aspetti economici ed occupazionali.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.