Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 48
- Estrazione dai corsi d'acqua
1. L'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua e dai laghi è autorizzata dalla competente autorità idraulica al solo fine di ridurre il rischio idraulico, ai sensi e nel rispetto della vigente disciplina in materia di polizia idraulica e di difesa del suolo.
2. Il progetto per la realizzazione per gli interventi di cui la comma 1, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, deve contenere:
a) uno studio sul trasporto solido e sulla dinamica d'alveo di un tratto significativo del corso d'acqua dal quale emerga la necessità di estrazione del materiale, la sua quantificazione, gli effetti in termini di riduzione del rischio e considerazioni in merito alla durabilità nel tempo dell'intervento;
b) la quantificazione del materiale estratto e uno studio sul riutilizzo dello stesso all'interno dello stesso cantiere o, secondariamente, in altre opere pubbliche da realizzarsi contestualmente da parte del medesimo ente competente;
c) l'indicazione dei quantitativi dei materiali in esubero che non possono essere utilizzati ai sensi della lettera b);
d) le modalità di prelievo e stoccaggio del materiale estratto;
e) le modalità di controllo delle quantità estratte anche attraverso rilievi topografici in corso d'opera oltre che all'inizio e al termine dei lavori.
3. Qualora lo studio di cui alla lettera b), evidenzi l'impossibilità di utilizzazione del materiale, in tutto o in parte, per le finalità di cui alla medesima lettera b), tale materiale, nel limite massimo della quantità indicata alla lettera c), può essere ceduto, a compensazione del costo degli interventi comprensivo di tutti gli oneri, all'appaltatore.
4. In ogni caso il valore del materiale ceduto non può superare il valore del contratto stipulato tra l'ente competente e l'appaltatore, comprensivo di iva e altri oneri connessi.
5. Nei casi in cui al comma 3, il valore del materiale è determinato dalla Giunta regionale sulla base del valore medio di mercato delle tipologie di materiale estratto.
6. Resta fermo l'obbligo di pagamento degli eventuali canoni demaniali.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.