Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 43
- Disposizioni generali
1. Sono considerate cave di prestito le cave necessarie al fine di realizzare, anche parzialmente sul territorio toscano, le seguenti opere pubbliche:
a) di interesse statale ai sensi del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);

b) individuate in accordi di programma stipulati tra Stato e Regione;
c) di interesse regionale;
d) di interesse locale;
e) a seguito di gravi calamità naturali.
2. Sono di interesse regionale le opere pubbliche di competenza della Regione, nonché quelle oggetto di accordo di programma tra Regione ed enti locali o comunque finanziate, in tutto o in parte, dalla Regione.
3. Sono di interesse locale le opere di competenza degli enti locali, comprese quelle afferenti a funzioni che sono state trasferite con legge regionale, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.
4. Per le opere di cui al comma 1 lettere a), b), c) ed e), le autorizzazioni all'esercizio della coltivazione delle cave di prestito, nonché le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al r.d. 3267/1923, del vincolo paesaggistico di cui al
d.lgs. 42/2004 , nonché gli adempimenti di cui all’articolo 24, sono di competenza regionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 42 della l.r. 39/2000 .

5. Per le opere di cui al comma 1, lettera d), le autorizzazioni sono rilasciate dal comune territorialmente competente.
6. L'esercizio dell'attività estrattiva non può avere una durata superiore alla realizzazione dell'opera cui la cava stessa è finalizzata; tutto il materiale escavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell'opera pubblica.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.