Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 4
- Funzioni dei comuni
1. Il comune in conformità agli indirizzi, alle prescrizioni ed ai criteri stabiliti nel PRC:
a) adegua i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica al PRC;
b) rilascia le autorizzazioni, le concessioni sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale;
c) esercita le funzioni di vigilanza e controllo;
d) rilascia la dichiarazione di ultimazione dei lavori;
e) rilascia le autorizzazioni per le cave di prestito per opere di interesse locale;
f) effettua la verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. 10/2010 .
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.