Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 39
- Regolamenti comunali
1. Il regolamento dei comuni emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del r.d. 1443/1927, definisce in particolare:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva dei beni di cui all'articolo 32 e gli ulteriori eventuali contenuti delle stesse rispetto a quanto previsto dall’articolo 34;
b) i criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale previsto dalla convenzione di cui all’articolo 38, commi 5 e 6;
c) i criteri di quantificazione del valore residuo dei beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva, degli altri investimenti e delle spese sostenute per la disponibilità del bene non ammortizzate al termine dell' autorizzazione, ai fini della convenzione di cui all’articolo 38, comma 11.
d) le modalità di calcolo e di corresponsione del canone concessorio di cui all’articolo 36.
2. I regolamenti di cui al comma 1, sono redatti nel rispetto ed in conformità alle disposizioni e ai principi della presente legge e sono emanati dai comuni entro il 31 dicembre 2019.(14)
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 si applicano le disposizioni contenute in un regolamento regionale da emanarsi entro novanta giorni dalla scadenza di tale termine.
4. Il regolamento regionale cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunali di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.