Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 38
- Autorizzazioni e concessioni esistenti
1. Il comune provvede al rilascio delle concessioni per l’esercizio dell’attività estrattiva sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica allo scadere delle autorizzazioni o delle concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili) o dell'articolo 3 della l.r. 104/1995 .
2. Allo scadere delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della l.r. 78/98 o dell'articolo 3 della l.r. 104/1995 , decadono anche le relative concessioni.
3. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi della l.r. 78/98 e dell'articolo 3 della l.r. 104/1995 proseguono fino alla scadenza stabilita e non possono essere prorogate o rinnovate neppure tacitamente, fatto salvo quanto disposto per le sole autorizzazioni all'articolo 20, comma 4 bis (67). Qualora non sia stabilita la scadenza, le autorizzazioni e le concessioni rilasciate decadono allo scadere di sette anni dal 31 ottobre 2016. (9)
4. Il comune, a seguito della domanda del titolare dell'autorizzazione o della concessione, il cui termine è in scadenza entro sette anni dall'entrata in vigore della presente legge, procede al rilascio dell'autorizzazione o della concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di procedure ad evidenza pubblica, la cui durata non può superare i sette anni dal 31 ottobre 2016.(10)
5. Il termine di scadenza dell’autorizzazione o della concessione di cui ai commi 3 e 4, può essere incrementato di ulteriori due anni, su domanda dell'interessato, per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009; inoltre può essere incrementato sino ad un massimo di complessivi venticinque anni, su domanda dell’interessato, e previa stipula di una convenzione (68) con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio (69) nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilità del prodotto che dia garanzia effettiva e con l’eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull’occupazione, sull’ambiente e sulle infrastrutture. (70)
6. Il comune, a seguito della domanda del titolare dell'autorizzazione o della concessione, il cui termine è in scadenza tra i sette ed i venticinque anni dal 31 ottobre 2016, (11) procede al rilascio dell'autorizzazione o della concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di procedure ad evidenza pubblica, la cui durata non può superare i venticinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, previa stipula di una convenzione (68) con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio (69) nel sistema produttivo della filiera locale e con l’eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull’occupazione, sull’ambiente e sulle infrastrutture. (70)
6 bis. Al raggiungimento della percentuale di cui ai commi 5 e 6 contribuiscono anche i materiali derivati, impiegati dall’industria per la realizzazione di prodotti sostitutivi dei materiali da taglio di cui al numero 2.1 dell’articolo 2, lavorati nel sistema produttivo della filiera locale. (71)
7. La convenzione di cui ai commi 5 e 6 (68) contiene il piano economico-finanziario, nonché le modalità di verifica del rispetto degli impegni assunti per tutto il periodo della proroga. (19)
7 bis. Ai fini della stipula della convenzione il comune, previa acquisizione del parere di cui all'articolo 40, comma 3, procede alla valutazione del piano economico -finanziario. (71)
8. La mancata presentazione del piano economico-finanziario o il non rispetto degli impegni assunti determina la decadenza della concessione con riferimento al periodo di estensione.
9. La domanda di cui ai commi 4 , 5 e 6 è presentata, ai sensi dell’articolo 17, almeno sei mesi (72) prima della scadenza dell’autorizzazione.
10. Le concessioni rilasciate ai sensi del presente articolo determinano il canone concessorio commisurato al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto della concessione e alla stima della quantità di materiale da estrarre per la durata della concessione: il canone può essere oggetto di revisione in caso di modifica dei parametri di riferimento, nei casi e con le modalità previste dai regolamenti comunali.
11. Ai fini di cui al comma 1, il comune individua i beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva e procede a stipulare una convenzione con il concessionario uscente, determinando il valore residuo di tali beni, degli altri investimenti e delle spese sostenute per la disponibilità del bene non ammortizzate al termine dell' autorizzazione.
12. Il valore determinato ai sensi del comma 11 (13) è indicato nel bando di gara ed è corrisposto dal concessionario subentrante al concessionario uscente.
13. Alle concessioni rilasciate a seguito di procedura ad evidenza pubblica non si applicano i commi 4, 5 e 6.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.