Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 22
- Subingresso nelle coltivazioni
1. L'autorizzazione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. L'autorizzazione può essere trasferita ai soggetti che abbiano acquisito la disponibilità giuridica del bene, previa richiesta di subentro, presentata allo SUAP del comune territorialmente competente, contenente i requisiti di cui all'articolo 16, comma 3.
3. Il subentrante deve rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione già rilasciata, ivi comprese le garanzie finanziarie di cui all'articolo 26.
3 bis. Il cedente l'autorizzazione presenta, entro il termine di cui al comma 4, gli elaborati di rilievo aggiornati rispetto all'attività svolta e dichiara l'ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 27. (45)
4. Il comune, previa verifica delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 3 bis (46) adegua l'autorizzazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di subentro.
5. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, non è consentito al subentrante lo svolgimento di alcuna attività.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.