Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 17
- Domanda di autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione è corredata da un progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati:
a) analisi delle caratteristiche geologiche, geotecniche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali, di stabilità e sicurezza del sito e paesaggistiche del luogo di intervento;
b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano i contenuti progettuali anche in relazione alla destinazione urbanistica e agli altri vincoli e limitazioni d'uso del territorio interessato, con particolare riferimento alle risorse naturali e paesaggistiche, nonché i criteri adottati per il loro rispetto e le misure di tutela sanitaria e ambientale previste;
c) progetto di coltivazione di cui costituiscono contenuti essenziali;
1) la descrizione dell'area dell'intervento e delle singole fasi di coltivazione;
2) il metodo di coltivazione adottato, i tempi e gli schemi organizzativi delle varie fasi di coltivazione;
3) le tipologie ed i quantitativi dei materiali da estrarre.
d) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza ed il reinserimento ambientale dell'area, anche articolato per fasi, compreso lo smantellamento degli eventuali impianti di lavorazione dei materiali, dei servizi di cantiere e delle strade di servizio, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione;
e) piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al
d.lgs. 117/2008 ;

f) piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti ai sensi della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento");
g) progetto delle opere di urbanizzazione primaria necessarie e di quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi, delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché delle ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi con l'attività di escavazione;
h) perizia di stima del progetto di risistemazione;
i) programma economico-finanziario di copertura degli investimenti;
l bis) designazione del direttore dei lavori responsabile, in particolare, della rispondenza degli interventi al progetto autorizzato e dell'osservanza delle relative prescrizioni di cui all'articolo 18. (37)
2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente è definito il modello di domanda per il rilascio dell'autorizzazione.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.