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Legge regionale 24 marzo 2015, n. 33

Nuove disposizioni relative alle strutture per minori. Modifiche alla l.r. 41/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

Art. 1
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è inserito il seguente:
1 bis. Per esigenze derivanti da flussi straordinari e di eccezionale intensità che riguardino minori stranieri non accompagnati, definite da intese tra i livelli di governo nazionale, regionale e locale ovvero da atti di protezione civile, la Giunta regionale può disporre, in via temporanea, ed esclusivamente per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l’aumento fino al 25 per cento della capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 1, lettere da e) ad h), nonché delle strutture oggetto della risoluzione del Consiglio regionale 20 marzo 1990, n. 89 (In merito ai requisiti di idoneità delle comunità per minori di cui all'art. 1 della l.r. 28/80 ).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.