Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
INDICE
PREAMBOLO
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Funzioni della Regione
Art. 4 - Funzioni dei comuni
Art. 5 - Regolamento di attuazione
Art. 6 - Piano regionale cave
Art. 7 - Contenuti del piano regionale cave
Art. 8 - Procedure per l'approvazione e la modifica del piano regionale cave
Art. 9 - Adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunale
Art. 10 - Disposizioni per la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva. Ampliamento o riduzione delle aree esistenti
Art. 11 - Avviso pubblico
Art. 12 - Collaborazione tra enti per la definizione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica
Art. 13 - Previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali in contrasto con il piano regionale cave
Art. 14 - Mancato adeguamento e poteri sostitutivi
Art. 15 - Monitoraggio
Art. 16 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva
Art. 17 - Domanda di autorizzazione
Art. 18 - Oggetto e contenuto dell'autorizzazione
Art. 19 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
Art. 20 - Durata dell'autorizzazione
Art. 21 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione
Art. 22 - Subingresso nelle coltivazioni
Art. 23 - Varianti all'autorizzazione
Art. 24 - Ultimazione dei lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale
Art. 25 - Obblighi informativi connessi all'esercizio dell'attività estrattiva
Art. 26 - Garanzie finanziarie
Art. 27 - Contributo di estrazione
Art. 28 - Consorzi
Art. 29 - Permesso di ricerca
Art. 30 - Obblighi del ricercatore
CAPO V - Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi e dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare
Art. 31 - Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi
Art. 31 bis - Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare
Art. 32 - Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara
Art. 33 - Concessione
Art. 34 - Oggetto e contenuto della concessione
Art. 35 - Procedimento per il rilascio della concessione
Art. 35 bis- Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni
Art. 35 ter- Procedimento per il rilascio della autorizzazione al consorzio
Art. 35 quater- Acquisizione del sito al patrimonio indisponibile comunale
Art. 36 - Contributo di estrazione e canone concessorio
Art. 37 - Cause di decadenza della concessione
Art. 38 - Autorizzazioni e concessioni esistenti
Art. 39 - Regolamenti comunali
Art. 40 - Nucleo tecnico di valutazione
Art. 40 bis- Comitato del distretto apuo-versiliese
Art. 40 ter- Comuni del distretto Apuo-versiliese
Art. 41 - Accordi per la filiera locale
Art. 42 - Funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito
Art. 45 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito
Art. 46 - Autorizzazione alle indagini preliminari
Art. 47 - Disposizioni di carattere eccezionale
Art. 48 - Estrazione dai corsi d'acqua
Art. 49 - Estrazione di materiali da taglio per restauri architettonici e monumentali
Art. 50 - Funzioni di polizia e vigilanza
Art. 51 - Coordinamento, monitoraggio e controllo della Regione
Art. 52 - Sanzioni
Art. 53 - Obblighi dei comuni
Art. 54 - Inadempimento dei comuni
Art. 55 - Promozione delle filiere produttive dei materiali da estrazione
Art. 56 - Dotazione organica
Art. 57 - Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive
Art. 58 - Disposizioni transitorie
Art. 58 bis - Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche nei bacini estrattivi delle Alpi Apuane
Art. 59 - Sanzioni per inadempimento della Regione
Art. 60 - Clausola valutativa
Art. 61 - Modifiche all’articolo 88 della l.r. 65/2014
Art. 62 - Modifiche dell'articolo 45 della l.r.10/2010
Art. 63 - Modifiche dell’allegato A1 della l.r.10/2010
Art. 64 - Abrogazione dell'allegato A3 della l.r.10/2010
Art. 65 - Modifiche dell'allegato B1 della l.r.10/2010
Art. 66 - Modifiche dell'allegato B3 della l.r.10/2010
Art. 67 - Modifiche dell'articolo 14 della l.r. 65/1997
Art. 68 - Modifiche all'articolo 21 della l.r. 65/1997
Art 69 - Modifiche della l.r. 78/1998
Art. 70 - Modifiche della l.r. 104/1995
Art. 71 - Norma finanziaria
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.