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Legge regionale 3 marzo 2015, n. 23

Disposizioni in materia di procedimento elettorale regionale. Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 4
2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 le parole: “
un numero di candidati ricompreso fra il massimo e il
” sono sostituite dalle seguenti: “
il numero di candidati
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.