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Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21

Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio Regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c), e), i bis) e q), dello Statuto;


Considerato quanto segue:


1. La Regione Toscana, in considerazione del fondamentale ruolo rivestito dall’attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa per la promozione della salute dell’intera società toscana, ritiene necessario rinnovare e armonizzare in un’unica normativa le disposizioni relative all’attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa, nonché quelle concernenti le modalità di affidamento degli impianti sportivi degli enti locali;


2. Si ritiene opportuno fornire una definizione di attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa, intendendo per essa il complesso di attività finalizzate, oltre che al raggiungimento di un risultato sportivo, alla crescita del benessere psico-fisico e della socialità dell’individuo, valorizzandone in particolare gli aspetti sociali, salutistici ed etici;


3. La Regione Toscana, in considerazione della capillarità sul territorio toscano della presenza di impiantistica sportiva di proprietà degli enti locali, ritiene importante valorizzare il suo utilizzo in favore di tutta la collettività rinnovando le disposizioni relative alle modalità di affidamento di tale tipologia di impiantistica in modo da consentire la massima diffusione della pratica sportiva e ludico-motorio-ricreativa sul proprio territorio;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 98.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 ,commi 2.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art . 1,commi 3.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1, comma 4.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.