Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21
Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015
Art. 5
- Osservatorio regionale
1. Presso la struttura regionale competente per materia è costituito l’osservatorio regionale, di seguito denominato osservatorio.
2. L’osservatorio esercita le seguenti attività:
a) raccolta, coordinamento e scambio di dati e di informazioni finalizzati alla programmazione regionale in materia di attività fisica;
b) monitoraggio e verifica dell’efficacia degli strumenti messi in atto sul territorio regionale, ivi compresi quelli finalizzati alla diffusione e all’incremento dell’attività fisica;
c) implementazione e aggiornamento del sistema informativo regionale dell’attività fisica di cui all’articolo 6.
3. L’osservatorio si avvale dei dati e delle informazioni forniti dagli enti locali, nonché, previa intesa, dal CONI e dagli altri soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.