Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21
Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015
Art. 3
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) attività sportiva: attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e al CIP.
b) attività ludico-motoria-ricreativa: attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui alla lettera a), senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.