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Legge regionale 19 febbraio 2015, n. 20

Nuove disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi. Modifiche alla l.r. 18/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 27 febbraio 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 maggio 2012, n. 18 (Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di talune tipologie di farmaci nell’ambito del servizio sanitario regionale);


Considerato quanto segue


1. Si ritiene opportuno semplificare le procedure per l’erogazione dei farmaci cannabinoidi a carico del servizio sanitario regionale (SSR), sull’esempio di quanto previsto da leggi di altre regioni;


2. A tal fine si prevede la possibilità di avviare la somministrazione in via domiciliare, anche su prescrizione del medico di medicina generale sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR, confermando anche in questa ipotesi la distribuzione diretta da parte della farmacia ospedaliera;


3. Al fine di una significativa riduzione dei costi derivanti dall’importazione di farmaci non ancora commercializzati, si prevede la possibilità per la Giunta regionale di stipulare convenzioni ed avviare azioni sperimentali con centri e istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei farmaci cannabinoidi.


Approva la presente legge


Art. 1
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2012, n. 18 (Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di talune tipologie di farmaci nell’ambito del servizio sanitario), le parole: “
tabella II, sezione B
” sono sostituite dalle seguenti: “
Tabella Medicinali, sezione B
”.
Art. 2
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 18/2012 è inserito il seguente:
1 bis. I farmaci cannabinoidi possono essere prescritti, con oneri a carico del servizio sanitario regionale (SSR), dal medico specialista del SSR e dal medico di medicina generale, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR. Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di modalità di prescrizione medica.
”.
Art. 3
- Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 18/2012
1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 18/2012 è inserito il seguente:
Art. 4 bis - Erogazione in ambito domiciliare
1. Si considera domiciliare la somministrazione del farmaco cannabinoide che è
avviata al di fuori
di strutture ospedaliere o a queste assimilabili.
2. Nel caso di cui al comma 1, il medico di medicina generale prescrive la terapia su ricetta del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR. Ai fini della fornitura con oneri a carico del SSR, i farmaci cannabinoidi sono forniti dalla farmacia ospedaliera nell’ambito del budget di cui all’articolo 4, comma 1.
”.
Art. 4
a) ad assicurare l’omogeneità nell’organizzazione delle attività di cui agli articoli 4, 4 bis e 5.
”.
Art. 5
- Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 18/2012
1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 18/2012 è inserito il seguente:
Art. 6 bis - Convenzioni e attività sperimentali
1. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei farmaci cannabinoidi.
2. La Giunta regionale, ai fini della presente legge e anche per ridurre il costo dei farmaci cannabinoidi importati dall’estero, è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre farmaci cannabinoidi.
”.
Art. 6
b) numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza, ai sensi degli articoli 4, 4 bis e 5.
”.
Art. 7
- Modifiche al preambolo della l.r.18/2012
1. Dopo il punto 6 del considerato del preambolo della l.r. 18/2012 , è aggiunto il seguente:
6 bis. Si ritiene di disciplinare anche l’ipotesi di avvio del trattamento in ambito domiciliare, su prescrizione del medico di medicina generale sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR, ferma restando la distribuzione diretta del farmaco cannabinoide da parte della farmacia ospedaliera.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.