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Legge regionale 19 febbraio 2015, n. 20

Nuove disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi. Modifiche alla l.r. 18/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 27 febbraio 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 maggio 2012, n. 18 (Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di talune tipologie di farmaci nell’ambito del servizio sanitario regionale);


Considerato quanto segue


1. Si ritiene opportuno semplificare le procedure per l’erogazione dei farmaci cannabinoidi a carico del servizio sanitario regionale (SSR), sull’esempio di quanto previsto da leggi di altre regioni;


2. A tal fine si prevede la possibilità di avviare la somministrazione in via domiciliare, anche su prescrizione del medico di medicina generale sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR, confermando anche in questa ipotesi la distribuzione diretta da parte della farmacia ospedaliera;


3. Al fine di una significativa riduzione dei costi derivanti dall’importazione di farmaci non ancora commercializzati, si prevede la possibilità per la Giunta regionale di stipulare convenzioni ed avviare azioni sperimentali con centri e istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei farmaci cannabinoidi.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.