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Legge regionale 19 febbraio 2015, n. 20

Nuove disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi. Modifiche alla l.r. 18/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 27 febbraio 2015

Art. 5
- Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 18/2012
1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 18/2012 è inserito il seguente:
Art. 6 bis - Convenzioni e attività sperimentali
1. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei farmaci cannabinoidi.
2. La Giunta regionale, ai fini della presente legge e anche per ridurre il costo dei farmaci cannabinoidi importati dall’estero, è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre farmaci cannabinoidi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.