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Legge regionale 19 febbraio 2015, n. 20

Nuove disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi. Modifiche alla l.r. 18/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 27 febbraio 2015

Art. 3
- Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 18/2012
1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 18/2012 è inserito il seguente:
Art. 4 bis - Erogazione in ambito domiciliare
1. Si considera domiciliare la somministrazione del farmaco cannabinoide che è
avviata al di fuori
di strutture ospedaliere o a queste assimilabili.
2. Nel caso di cui al comma 1, il medico di medicina generale prescrive la terapia su ricetta del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR. Ai fini della fornitura con oneri a carico del SSR, i farmaci cannabinoidi sono forniti dalla farmacia ospedaliera nell’ambito del budget di cui all’articolo 4, comma 1.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.