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Legge regionale 18 febbraio 2015, n. 19

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 27 febbraio 2015



PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera r), e comma quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;


Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico;


Vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);


Vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea – INSPIRE);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);


Visto la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana")


Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 febbraio 2015;


Considerato quanto segue:


1. Con la finalità di favorire lo sviluppo economico e sociale, promuovere l’informazione e la partecipazione dei cittadini e incentivare la crescita economica, la normativa europea, da ultimo con la dir. 2013/37/UE, e la normativa nazionale, hanno regolato il processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, dettando disposizioni in materia di apertura e riutilizzo dei dati pubblici, finalizzate a favorire lo sviluppo di servizi innovativi, stimolare la crescita economica e l’impegno sociale, incentivando e rendendo maggiormente cogenti le strategie di apertura dei dati e il riutilizzo delle informazioni;


2. In conformità con la normativa europea e nazionale in materia di apertura e riutilizzo dei dati, la Regione Toscana, nel quadro delle disposizioni regionali in materia di sviluppo della società dell’informazione, quali in particolare la l.r. 1/2004 , la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) e la l.r. 54/2009 , valorizza con la presente legge il patrimonio informativo pubblico quale strumento di trasparenza, diffusione della conoscenza e risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio e disciplina la diffusione di dati pubblici, quali i dati di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico, ambientale e il riutilizzo degli stessi nel rispetto della normativa, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali, al diritto d’autore e alle ulteriori norme che pongono limitazioni o esclusioni all’apertura e al riutilizzo dei dati;


3. I dati e i servizi di tipo aperto (open data e open services) e la conoscenza che ne deriva (open knowledge) costituiscono elemento imprescindibile per raggiungere l’obiettivo, che la Regione persegue con la presente legge, di realizzare un’amministrazione pubblica digitale e aperta (open government), basata sulla partecipazione e sulla collaborazione tra soggetti pubblici e privati del territorio, in coerenza e in continuità con le norme in materia di trasparenza, accesso e amministrazione digitale e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;


4. La Regione promuove l’uso delle tecnologie, in particolare internet e l’accesso alla rete, quali elementi abilitanti ai processi di open government, con la finalità di sviluppare una società dell’informazione aperta e pienamente inclusiva e, a tal fine, con la presente legge regola e incentiva l’apertura e il riutilizzo dei dati pubblici e favorisce lo sviluppo di progetti per rendere tecnologicamente più avanzati il territorio toscano, le città e l’area metropolitana, attraverso informazioni, utilità e servizi per i cittadini;


5. La Regione, che ha provveduto al consolidamento e alla messa a disposizione di piattaforme tecnologiche per la pubblicazione dei dati regionali in logica open data e ha approvato linee guida recanti i criteri generali e il modello organizzativo per la strategia in materia di dati aperti, con la presente legge disciplina strumenti e interventi idonei a conferire maggiore effettività e omogeneità sul territorio regionale alle iniziative attuate, in modo che le proprie strutture, gli enti dipendenti e i soggetti del territorio, nel rispetto della loro autonomia, siano tenuti ad assicurare la pubblicazione di dati di tipo aperto, nel rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge;


6. Al fine di realizzare un’amministrazione aperta, omogenea e uniforme sul territorio e dare sostegno agli enti toscani, la Regione mette a disposizione le piattaforme tecnologiche che consentono la pubblicazione di dati di tipo aperto ai soggetti del territorio toscano, che, su richiesta, possono fruire di uno spazio autonomo all’interno delle stesse o possono realizzare la cooperazione fra portali e cataloghi di dati di tipo aperto;


7. Con la finalità di garantire la massima diffusione e il riutilizzo del proprio patrimonio informativo, la Regione, con la presente legge, delinea finalità, interventi e modello organizzativo, con particolare attenzione a garantire la necessaria internazionalizzazione all’apertura, dal momento che il riutilizzo dei dati toscani travalica i confini regionali e nazionali e può rivestire interesse anche per soggetti che operano a livello europeo o internazionale, nell’ottica che caratterizza la società dell’informazione e della conoscenza;


8. Per raggiungere gli obiettivi di trasparenza, partecipazione e collaborazione fra amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini, la Regione attiva interventi mirati alla sensibilizzazione e al coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati del territorio, anche attraverso la possibilità di proposte e segnalazioni in relazione agli open data;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.