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Legge regionale 18 febbraio 2015, n. 19

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 27 febbraio 2015

Art. 9
- Amministrazione trasparente
1. L’Amministrazione regionale, al fine di garantire maggiore trasparenza, cura la pubblicazione in formato aperto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale degli atti e dei dati di cui agli articoli 26 e 27 Sito esternodel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese e all’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, anche per importi pari o inferiori a mille euro.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.