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Legge regionale 18 febbraio 2015, n. 19

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 27 febbraio 2015

Art. 8
- Interventi a sostegno dell’iniziativa pubblica e privata legata al riutilizzo
1. La Regione predispone, sulle piattaforme tecnologiche di cui all’articolo 4, comma 1, e sul sito web istituzionale dedicato, spazi nei quali possono essere strutturate modalità di utilizzo dei dati aperti in modo cooperativo tra tutti i soggetti pubblici e privati che intendano aderire.
2. Nell’ambito delle attività di cui alla l.r. 1/2004 e del relativo programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza, al fine di agevolare lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo dei dati, nonché allo sviluppo delle piattaforme di cui all’articolo 4, comma 1, la Regione, nell’ambito delle strategie in materia di sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza, sostiene e promuove, nel rispetto delle regole della concorrenza, la crescita imprenditoriale e la competitività dell’industria regionale sui mercati nazionali e internazionali, attuando, in particolare, interventi e iniziative rivolti allo sviluppo di idee e realizzazioni innovative da parte di soggetti privati su temi legati all’uso delle tecnologie digitali, basate sul riutilizzo dei dati pubblici.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.