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Legge regionale 18 febbraio 2015, n. 19

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 27 febbraio 2015

Art. 4
- Pubblicazione e riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici
1. La Regione e i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, garantiscono la diffusione dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui sono titolari, strutturati in formati aperti, liberamente accessibili a tutti e riutilizzabili (open data), nel rispetto di quanto previsto al comma 2, mediante la gestione di piattaforme tecnologiche messe a disposizione dalla Regione e la relativa pubblicazione sul sito web istituzionale dedicato, che costituisce il catalogo dei dati e dei servizi, dei metadati e delle relative banche dati in possesso dell’amministrazione, o rendendoli disponibili mediante servizi interoperabili di accesso ai dati.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, i dati e i documenti indicati dal comma 1 sono accessibili e riutilizzabili a titolo gratuito da chiunque, nel rispetto della normativa statale e regionale, in particolare in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.
3. Per incentivare le azioni in materia di dati e servizi di tipo aperto, dare sostegno e garantire uniformità nella valorizzazione del patrimonio informativo sul territorio, i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, possono, su richiesta, avvalersi delle piattaforme tecnologiche di cui al comma 1, usufruendo di un proprio spazio da gestire in autonomia, o realizzare la cooperazione fra portali e cataloghi di dati di tipo aperto.
4. Con decreti dei dirigenti delle strutture responsabili dei dati, in conformità alle disposizioni nazionali al riguardo, sono individuati i casi nei quali, per ragioni di interesse pubblico, la pubblicazione e l’utilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici della Regione non sono gratuiti, ma sono soggetti all’applicazione di una tariffa determinata tenuto conto dei soli costi diretti di messa a disposizione del pubblico, di riproduzione e diffusione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.