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Legge regionale 18 febbraio 2015, n. 19

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 27 febbraio 2015

Art. 3
- Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica alla Regione Toscana, agli enti e organismi dipendenti dalla Regione, ivi compresi quelli di consulenza, sia della Giunta regionale, sia del Consiglio regionale, agli organismi privati, comunque denominati, controllati dalla Regione, alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale.
2. La presente legge, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle modalità organizzative di ciascuno, si applica agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie, agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali e agli organismi privati, comunque denominati, controllati dagli enti locali.
3. La presente legge si applica altresì ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.
4. La Regione, al fine di rendere riutilizzabile il maggior numero di dati e informazioni del settore pubblico, garantirne la qualità e favorire il coordinamento nel territorio regionale, promuove intese con gli enti locali, altre pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico, ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali, nonché con biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e svolgenti la propria attività nel territorio regionale, e qualsiasi altro soggetto che persegua finalità strumentali alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
5. La Regione, al fine di favorire la migliore e più ampia divulgazione, fruizione e riutilizzo dei dati e delle informazioni del settore pubblico, promuove intese con le associazioni senza scopo di lucro che operano in materia di dati, conoscenza e servizi aperti e in materia di sviluppo di programmi a codice sorgente aperto.
6. Al fine di favorire il rilascio di informazioni, utilità e servizi all’utenza sul territorio regionale, anche per mezzo dei dati aperti e del loro riutilizzo, la Regione promuove intese e l’introduzione di clausole specifiche al riguardo nell’ambito dei contratti con le aziende che svolgono servizi pubblici.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.