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Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 12

Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 14
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 61/2012 è sostituito dal seguente:
1. I seguenti soggetti:
a) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti e aziende dipendenti dalla Regione ai sensi dell’
articolo 2, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);
b) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di nomina o designazione regionale in enti o aziende pubbliche;
c) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;
d) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento concorra la Regione in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua complessiva di euro 250.000,00;
sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e agli articoli 8 e 9, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali, fermo restando, per i soggetti di nomina regionale, quanto disposto dall'
articolo 8, comma 1, lettera f), della l. r. 5/2008
.
”.
2. Il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 61/2012 è sostituito dal seguente:
6. Per i soggetti di nomina regionale, l'inadempienza nonostante diffida comporta, ove l'incarico non sia cessato, la decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.