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Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 12

Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 13
f bis) Garante regionale dell’informazione e della partecipazione di cui alla
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio).
”.
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 61/2012 le parole: “
commi 1 e 3
” sono soppresse.
3. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 61/2012 è sostituito dal seguente:
2. I dati delle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale in relazione alle nomine effettuate.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.