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Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9

Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 23 gennaio 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Vista la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata ai sensi della Sito esternolegge 4 novembre 2010, n. 201 ;


Vista la Sito esternolegge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy);


Visto l’accordo del 7 febbraio 2013 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;


Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”);


Considerato quanto segue:


1. Alla luce della mutata e crescente sensibilità maturata nel nostro Paese in materia di tutela degli animali, è tangibile il contributo degli animali d’affezione alla qualità della vita umana ed il loro valore per la società;


2. Si condivide la necessità di assicurare e favorire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali, anche dopo il fine vita di quest’ultimi, mediante la realizzazione di strutture deputate ad accogliere le spoglie o le ceneri degli animali d’affezione;


Approva la presente legge


Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei cimiteri per animali di affezione.
Art. 2
- Destinatari
1. Nei cimiteri per animali d’affezione possono essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie domestiche, comunemente classificati come animali d’affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari, ed a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili sulla base delle vigenti disposizioni statali o comunitarie.
Art. 3
- Localizzazione e realizzazione dei cimiteri
1. I cimiteri per animali d’affezione sono soggetti ad autorizzazione del comune competente per territorio, rilasciata previo parere della competente azienda unità sanitaria locale.
2. I cimiteri sono localizzati in zone idonee individuate dai comuni nell’ambito della pianificazione urbanistica;
3. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da enti pubblici. Gli stessi enti possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione da parte di associazioni di volontariato aventi come finalità la protezione degli animali, previa stipula di apposita convenzione con le associazioni medesime.
4. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da soggetti privati. L’autorizzazione comunale disciplina le modalità di erogazione dei servizi.
Art. 4
1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i requisiti tecnici, le modalità operative e procedurali, nonché le modalità di dismissione delle strutture.
2. Il regolamento di attuazione è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi d.p.g.r. 19 ottobre 2016, n. 73/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 “Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione”).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.