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Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9

Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 23 gennaio 2015

Art. 3
- Localizzazione e realizzazione dei cimiteri
1. I cimiteri per animali d’affezione sono soggetti ad autorizzazione del comune competente per territorio, rilasciata previo parere della competente azienda unità sanitaria locale.
2. I cimiteri sono localizzati in zone idonee individuate dai comuni nell’ambito della pianificazione urbanistica;
3. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da enti pubblici. Gli stessi enti possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione da parte di associazioni di volontariato aventi come finalità la protezione degli animali, previa stipula di apposita convenzione con le associazioni medesime.
4. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da soggetti privati. L’autorizzazione comunale disciplina le modalità di erogazione dei servizi.

Note del Redattore:

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Vedi d.p.g.r. 19 ottobre 2016, n. 73/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 “Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione”).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.