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Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9

Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 23 gennaio 2015

Art. 2
- Destinatari
1. Nei cimiteri per animali d’affezione possono essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie domestiche, comunemente classificati come animali d’affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari, ed a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili sulla base delle vigenti disposizioni statali o comunitarie.

Note del Redattore:

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Vedi d.p.g.r. 19 ottobre 2016, n. 73/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 “Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione”).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.