Menù di navigazione

Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

CAPO XVII
- Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)
Art. 37
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) è sostituito dal seguente:
1. Il piano della cultura di cui all’articolo 4, quale piano settoriale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
) è approvato dal Consiglio regionale e attua le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di politiche culturali.
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
2. La Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni all’attuazione del piano della cultura di cui all’articolo 4, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, previo invio delle proposte di atti al Consiglio regionale contestualmente alla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno della Giunta regionale.
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 21/2010 , le parole: “
49/1999
” sono sostituite dalle seguenti: “
1/2015
”.
Art. 38
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/2010 le parole: “
ai sensi dell’
articolo 11 della l.r. 49/1999 ” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 21/2010 la parola: “
approvati
” è sostituita dalla seguente: “
attuati
”.
Art. 39
1. Al comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 21/2010 le parole: “
con deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 5, comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi dell’articolo 5, comma 2
”.
Art. 40
1. Il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
4. L’ammontare del finanziamento annuale della Regione per ciascuna delle due Fondazioni è stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 2, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio di previsione.
”.
Art. 41
1. Il comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
4. La Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, eroga alle fondazioni di cui ai commi 1 e 2 e all’Orchestra Camerata strumentale di Prato, contributi finanziari il cui importo è determinato, sulla base del programma di attività presentato, con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 2.
”.
Art. 42
1. Al comma 5 dell'articolo 44 della l.r. 21/2010 , le parole: “
ai sensi dell’
articolo 10 bis della l.r. 49/1999 ” sono soppresse.
Art. 43
1. Il comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 21/2010 , è sostituito dal seguente:
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione eroga alla fondazione un contributo
annuale nella misura determinata con deliberazione ai sensi dell’articolo 5, comma 2.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.