Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2
Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
CAPO XII
- Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti)
Art. 19
- Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/2008
1. L'articolo 5 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) è sostituito dal seguente:
“
Art. 5 - Piano di indirizzo
1. Il piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti è strumento di programmazione settoriale che, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 ), attua le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.
2. Il piano, su proposta della Giunta regionale, previo parere del Comitato, individua gli obiettivi da perseguire, le tipologie di intervento, gli indirizzi ed i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare annualmente, nonché i criteri per l’assegnazione dei contributi da riservare alle associazioni dei consumatori e utenti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.
3. Il piano definisce inoltre per l’ambito della difesa e tutela dei consumatori
l’attuazione della strategia regionale coordinata e continuativa in materia di sicurezza stradale.
”.Art. 20
- Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2008
1. La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 è sostituita dalla seguente:
“
Modalità di attuazione
”.2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 la parola: “
priorità
” è sostituita dalla seguente: “tipologie
”.3. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:
“
3. Entro centoventi giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale, in base agli indirizzi di cui all’articolo 5 ed in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, provvede all’attuazione del piano, in base alle domande ed iniziative pervenute ai sensi dei commi 1 e 2.
”.4. L'alinea del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:
“
4. La Giunta regionale, ai sensi del comma 3, fissa l’elenco delle iniziative ammesse, le quote di finanziamento ed i contributi da erogare secondo la seguente ripartizione:
”.5. Al comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 le parole: “
previsti nel documento di attuazione
” sono soppresse.Art. 21
- Modifiche all'articolo 7 della l.r. 9/2008
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 9/2008 le parole: “
previsti nel documento di attuazione
” sono soppresse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.