Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2
Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
Art. 40
- Modifiche all’articolo 42 della l.r. 21/2010
1. Il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
“
4. L’ammontare del finanziamento annuale della Regione per ciascuna delle due Fondazioni è stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 2, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio di previsione.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.